Via libera al decreto Lavoro-MEF che sancisce la piena operatività del Fondo Nuove Competenze. Previsto dal decreto Rilancio, il Fondo sostiene le imprese che, a seguito dell’emergenza Covid-19, decidono di investire nella formazione e nella riqualificazione personale dei lavoratori dipendenti per agevolare la graduale ripresa dell’attività lavorativa. Per accedere al Fondo, istituito presso l’ANPAL, è necessario aver stipulato, con le associazioni sindacali dei lavoratori, accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Il Fondo è istituito presso l’ANPAL, con una dotazione finanziaria di 430 milioni di euro per l’anno 2020 e 300 milioni di euro per l’anno 2021.

E’ stato pubblicato online il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che rende operativo il Fondo Nuove Competenze, introdotto dal decreto Rilancio con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.

Destinatari del Fondo

Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa (art. 88, comma 1 D.L. n. 34/ 2020), stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Gli accordi collettivi, sottoscritti entro il 31 dicembre 2020, devono contenere l’indicazione di:
– progetti formativi;
– numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
– numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
– nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.
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